Codice di Condotta

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Dinanzi alla sempre più ampia affermazione nella società dei valori della libera iniziativa ed alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato e della proprietà privata, Assoprom si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l’obiettivo di continuare a contribuire al processo di sviluppo dell’economia italiana ed alla crescita civile del Paese.

In questo quadro ritiene elemento sostanziale di tutto il sistema il dovere di:

  • preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale di comparto quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
  • contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del Sistema-Paese.

Assoprom si impegna ad attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all’autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare le azioni coerenti.

Per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti:

  • gli imprenditori associati; 
  • gli imprenditori che rivestono incarichi associativi; 
  • gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi territoriali.

Tutto il Sistema, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici associativi, dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l’immagine dell’intera categoria e del Sistema, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica Amministrazione.

La eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto.
Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

Il processo con cui tali obiettivi possono essere raggiunti è necessariamente bidirezionale. Il sistema rappresentativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili gli alti standard di comportamento richiesti mentre le singole aziende associate si impegnano a recepirle e ad adottare comportamenti conseguenti.

 

Paragrafo 1 - Associati

Nel far parte della Associazione, gli Associati si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull’intero comparto e sulla Associazione stessa.

Essi pertanto si impegnano:

A) come imprenditori

  • ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro; 
  • a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale, salvaguardando la sicurezza sul lavoro e comunque garantendo l’osservanza delle norme in materia di tutela dei lavoratori; 
  • a comportarsi con giustizia nei confronti degli altri associati evitando di screditare, con qualunque mezzo, il lavoro, i prodotti e/o i servizi degli stessi; 
  • a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione; 
  • a svolgere la propria attività in conformità con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e comunque in conformità con tutti gli obblighi delle leggi vigenti; 
  • a considerare la tutela dell’ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante; 
  • a trattare e a mantenere strettamente confidenziali e riservate tutte le informazioni commerciali e non, di cui entrano in possesso nel corso della loro attività, in conformità con la vigente normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e, comunque, in osservanza del segreto professionale ove questo sia applicabile; 
  • a mettere a disposizione i campioni rappresentativi della merce e garantire che le merci consegnate siano di pari o maggior qualità. Eventuali modifiche in tal senso dovrebbero tuttavia essere concordate per iscritto, tenuto conto in ogni caso di quanto stabilito secondo gli usi e consuetudini delle CCIAA; 
  • ad assicurare che la merce fornita sia conforme alla normativa europea vigente in termini di sicurezza e rispetti le specifiche caratteristiche concordate tra le parti che devono essere indicate nel modulo d’ordine; 
  • a rispettare il principio in base al quale è illecito porre in essere pubblicità false, fuorvianti o ingannevoli, relative ai prodotti e/o servizi offerti. Le imprese associate sono consapevoli che costituisce reato, ai sensi delle leggi vigenti, fornire prodotti e/o servizi con una descrizione falsa o ingannevole o insicuri e che il Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) vieta e sanziona le cosiddette “pratiche commerciali scorrette" nei confronti dei consumatori. In tal modo si impegnano altresì a rispettare il principio in base al quale la la pubblicità deve essere veritiera (Art. 2, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145). La violazione di questo principio, tutelato dalle norme di cui al D. Lgs. 145/07, costituisce “pubblicità ingannevole'; rilevante per valutare il comportamento corretto e leale degli associati nei rapporti tra essi e la sussistenza dei requisiti per la permanenza o per l’ingresso in associazione.
  • a comunicare sempre, per iscritto e prima dell’accettazione dell’ordine al cliente le condizioni generali di vendita, con particolare riferimento alla qualità, quantità, termini di consegna della merce e condizioni di pagamento oggetto della proposta d’ordine; 
  • a comunicare sempre, per iscritto e solo al ricevimento del brief i prezzi definitivi della merce e/o dei servizi indicando chiaramente gli eventuali costi aggiuntivi (consegna, imballi, etc.); 
  • a informare il cliente per iscritto circa i tempi indicativi di produzione e di consegna della merce. E' opportuno sottolineare che ogni slittamento o ritardo nella presentazione di opere d'arte, ad esempio file grafici o esecutivi di stampa, è probabile che incida sulla data di consegna finale; 
  • a informare immediatamente il cliente (proponendogli una soluzione alternativa per l'adempimento del contratto) qualora si evidenzino circostanze tali da influire sulla conformità della produzione concordata o sui tempi di consegna; 
  • a tutelare gli interessi del consumatore/destinatario dell'offerta, in linea con il codice di autodisciplina della comunicazione commerciale e con le norme del vigente Codice del Consumo (D.Lgs. 206/05). In particolare, eventuali prospetti comparativi relativi ai valori di vendita al dettaglio del materiale promozionale non devono essere ingannevoli; 
  • a non copiare brevetti, modelli depositati o opere di ingegno di altre aziende associate. Non è da considerarsi etica l’imitazione, anche nel caso in cui l’imitazione sia legalmente comprovata o autorizzata.


B) come associati

  • a partecipare con regolarità alla vita associativa; 
  • a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l’interesse dell’intera categoria e dell’Associazione; 
  • ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali; a comunicare preventivamente all’Associazione altre diverse adesioni; 
  • a rispettare le direttive che l’Associazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno; 
  • ad informare tempestivamente l’Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l’Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto;· a fornire all’Associazione informazioni veritiere circa l'attività della propria Azienda aggiornandole nel tempo qualora necessario. A questo proposito si segnala che può essere identificata come “Azienda Produttrice” di articoli pubblicitari e promozionali l’Azienda responsabile della creazione/aggiunta di oltre il 60% del valore commerciale del prodotto; può essere identificata come “Distributore Esclusivo” l’Azienda in grado di comprovare e suffragare tali dichiarazioni con l’esibizione della relativa documentazione a semplice richiesta; 
  • a fornire all'Associazione informazioni veritiere circa il proprio mercato di sbocco, ovvero a comunicare all’Associazione se la vendita dei propri prodotti e/o servizi sia destinata unicamente alle Agenzie di Distribuzione (rispettando la filiera logica del settore) o anche ai Clienti Finali.
    Tale indicazione sarà inserita nella scheda anagrafica di ciascun associato consultabile attraverso il sito internet e la Segreteria della Associazione;
    Nel caso in cui Importatore o Produttore dichiarino di vendere anche al Cliente Finale, si impegnano a farlo applicando, ove fosse presente, il prezzo di “vendita al pubblico”; 
  • a porre in essere tutte le possibili iniziative per assicurare il rispetto di tutti i principi sopraelencati anche da parte degli agenti che operano per loro conto, per assicurarsi che essi rispettino gli stessi standard che si applicano agli associati.

 

Paragrafo 2 - Vertici Associativi

 L’elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.

I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.

I nominati si impegnano a:

  • assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, l’Associazione ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti.
    Tutte le cariche associative sono gratuite; 
  • mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, azzerando le personali opzioni politiche nel corso dell'incarico; 
  • seguire le direttive Associative, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l’unità del Sistema verso il mondo esterno; 
  • fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche; 
  • trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza; 
  • mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
  • coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell’Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze; 
  • rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell’imprenditoria e dell’Associazione. 
  • fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;

 

Paragrafo 3 - Rappresentanti Territoriali

Vengono scelti tra gli associati, secondo criteri di competenza ed indipendenza, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

I rappresentanti si impegnano:

  • a svolgere il loro mandato nell’interesse delle Aziende associate del territorio di propria pertinenza ma nel pieno rispetto delle linee di indirizzo che l’Associazione è tenuta a fornire; 
  • alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato; 
  • ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi; 
  • a rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta dell’Associazione.


Paragrafo 4 - Norme Disciplinari

E' da premettersi che è demandato al Consiglio Direttivo il compito di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e professionale degli imprenditori che chiedano di aderire all’Associazione, siano candidati agli incarichi associativi o vengano proposti a rappresentanza territoriale.

In caso poi di “denunce" relative a condotte di un associato contrarie al presente Codice, si procederà nel modo seguente:

  • In prima istanza tale “denuncia” sarà presa in carico dal Comitato di Presidenza il quale valuterà, preliminarmente, l’esistenza del presupposto del cosiddetto “fumus boni iuris” ovvero il fondato timore che la situazione prospettata come illegittima sia tale in concreto. 
  • Se il “fumus boni iuris” è accertato, il Comitato di Presidenza contatterà per iscritto l’associato il quale potrà fornire una giustificazione scritta al suo comportamento entro un termine massimo di 14 giorni. 
  • La documentazione di cui ai punti 1 e 2 verrà poi consegnata al Consiglio Direttivo/Collegio dei Probiviri il quale, nel corso della prima riunione successiva, dovrà prendere una decisione in merito alla “denuncia” presentata. 
  • A tale seduta del Consiglio Direttivo/Collegio dei Probiviri è ammessa la partecipazione di una o di entrambe le parti, per risolvere la questione. 
  • Il Consiglio Direttivo/Collegio dei Probiviri, reputata motivata la denuncia, può ammonire il responsabile della violazione e deliberare azioni correttive oppure, qualora ritenga la violazione grave o vi siano state ripetute violazioni da parte del medesimo associato, potrà deliberare la sospensione temporanea o l'espulsione dall’Associazione previo parere legale “pro veritate”. 
  • Nel caso di espulsione, l'associato potrà appellarsi alla magistratura ordinaria: tutti i costi di eventuali ricorsi saranno a carico dell'associato.

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