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• Costituzione e scopo

• Art.1) - E’ costituita con sede in Milano, Piazza Velasca n. 5 la "Associazione Italiana Produttori e Distributori Articoli Pubblicitari e Promozionali” denominata anche, in forma abbreviata, “ASSOPROM”.

• Art.2) - L'Associazione ha per scopo di studiare, coordinare e mettere in atto i mezzi più idonei per il potenziamento e la tutela dell'attività dei produttori e dei distributori di articoli pubblicitari e promozionali.
In particolare l'Associazione potrà svolgere la sua attività:
a) nel perfezionamento di tutte le attività amministrative, pubbliche e private, connesse con l' esercizio dell' attività industriale e/o commerciale degli associati;
b) nella ricerca dei mezzi più idonei di tutela della concorrenza sleale praticata dai terzi o da associati promuovendo, altresì, opera conciliativa tra gli associati qualora insorgessero contrasti fra i medesimi;
c) nella promozione e nello svolgimento di tutte le iniziative e/o azioni di carattere pubblicitario, legale e di qualunque altro genere, necessarie per assicurare la tutela degli interessi, dell'immagine e del buon nome degli operatori del settore, ancorchè i medesimi non siano membri dell'Associazione;
d) nella raccolta e nello studio di leggi, ordinamenti, disposizioni riguardanti le categorie e nel darne comunicazione.
L'Associazione inoltre potrà svolgere qualsiasi attività in favore degli associati ritenute dagli stessi utile per il conseguimento degli scopi sopra elencati, ivi comprese l'organizzazione di fiere, la pubblicazione di riviste e la fornitura di servizi sempre nell'ambito del settore degli articoli pubblicitari e promozionali.



• Dotazione patrimoniale

• Art.3) - L'Associazione non ha fini di lucro. Ogni socio, a qualsiasi categoria appartenga e tenuto a versare annualmente una quota determinata, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo, in base al bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.

• Il Consiglio Direttivo può determinare quote diverse per ciascuna categoria di soci, anche proporzionalmente al volume d’affari di ciascuno di essi.
I proventi finanziari dell’Associazione possono inoltre derivare dalle seguenti fonti:
a) proventi derivanti da pubblicazioni o da servizi comunque forniti;
b) contributi da imprese e privati;
c) contributi dello Stato o di altri Enti pubblici;
d) tutti i beni comunque acquistati dall’Associazione.



• Soci

• Art.4) - La compagine associativa è costituita dalle seguenti categorie:
- Soci Produttori e/o Importatori;
- Soci Distributori, ivi inclusi i venditori per corrispondenza e internet;
- Soci Fornitori di macchinari e servizi;
- Soci Esteri,purchè appartenenti ad una delle precedenti categorie;
- Soci Aggregati.

Ai fini della ricomprensione in una delle categorie di cui sopra, è Socio Produttore e/o Importatore chi svolge la propria attività nell’ambito della produzione, importazione e trasformazione di oggetti pubblicitari, promozionali e di regali aziendali per la vendita, prevalentemente, tramite Distributori.
È parimenti considerato Socio Produttore e/o Importatore chi, pur non operando prevalentemente nei settori di cui sopra, dispone, comunque, nella propria struttura distributiva, di una divisione per i medesimi utilizzata. L’attività di cui sopra deve essere svolta da almeno due anni, con un volume d’affari pari ad almeno EURO 500.000.
È Socio Distributore chi svolge la propria attività prevalentemente nell’ambito della vendita ad aziende utilizzatrici di oggetti pubblicitari, promozionali e di regali aziendali. L’attività deve essere svolta da almeno due anni.
È Socio Fornitore di macchinari o servizi chi svolge la propria attività, prevalentemente o per il tramite di un’apposita divisione nell’ambito della propria organizzazione aziendale, per la produzione, importazione o commercializzazione di macchinari, inchiostri da stampa, materie prime e ausiliarie utilizzabili dalle precedenti categorie di associati. Sono altresì ricompresi nella presente categoria i fornitori di servizi, quali, a titolo meramente esemplificativo, designers, progettisti, programmatori per fotocomposizione, ecc...
E' Socio Estero chi abbia sede operativa all’estero. È Socio Aggregato chi non rientra ad alcuna delle categorie sopra elencate e viene ammesso in base a motivata deliberazione del Consiglio Direttivo, assunta con le maggioranze previste. In ogni caso è fatto divieto ai Soci Aggregati di utilizzare il Logo dell’Associazione. I medesimi non hanno diritto di voto. L’ammissione dei Soci, per tutte le categorie, è deliberata, su domanda dell’interessato, dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, previo accertamento della sussistenza dei requisiti necessari, ivi compresi quelli di moralità e solvibilità nell’ambito dell’attività commerciale svolta.
Il Consiglio Direttivo può determinare, per ciascun nuovo Socio ammesso, il versamento di una quota di ammissione.

• Art.5) - I Soci, a qualunque categoria appartengano, cessano di far parte dell’Associazione:
a) per decadenza, quando non esplichino più le attività per le quali sono stati ammessi all’Associazione;
b) per recesso, quando ne diano comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata. In tal caso il recesso avrà decorrenza immediata, salvo il pagamento dei contributi ancora dovuti per l’anno in corso;
c) per esclusione, quando incorrano in qualsiasi inadempienza agli obblighi derivanti dallo Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.Sulla decadenza e sull’esclusione delibera insindacabilmente, sentito il Socio interessato e il parere del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica. Resta in ogni caso inteso che ove il recesso venga comunicato successivamente al 30 settembre (intendendosi per tale termine quello del ricevimento della relativa comunicazione), lo stesso dovrà intendersi avente efficacia con decorrenza dal medesimo periodo dell’anno sociale successivo e, pertanto, il Socio recedente sarà tenuto in ogni caso a pagare i contributi dovuti anche per l’anno successivo.



• Organi dell'Associazione

• Art.6) - Sono organi dell’Associazione:
o l'Assemblea
o il Consiglio Direttivo
o il Presidente del Consiglio Direttivo
o i revisori, nella misura di 3 (tre) membri, se nominati
o il Collegio dei Probiviri, nella misura di 3 (tre) membri, se nominato.
• E' facoltà dei Soci di deliberare la nomina di un Presidente onorario, scegliendolo anche fra i non soci



• Assemblea

• Art.7) - Possono partecipare all’Assemblea, in proprio o per delega, tutti i Soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento dei contributi associativi. L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, da un altro consigliere, sia presso la sede sociale che altrove, ogni qualvolta che il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o almeno una volta all’anno, entro 3 (tre) mesi dal termine di ogni anno solare. L’Assemblea potrà essere altresì convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci. La convocazione avverrà previo invio di lettera raccomandata con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata. L’Assemblea delibera su qualsivoglia argomento che il Consiglio Direttivo o i Soci riterranno di sottoporre alla medesima.

• Art.8) - In prima adunanza l’Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci, in regola con il pagamento dei contributi associativi per l’anno precedente, l’Assemblea straordinaria quando siano presenti almeno i due terzi dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti; l’Assemblea straordinaria invece quando siano presenti almeno la metà dei Soci.

• Art.9) - Ciascun Socio ha diritto ad un voto. È ammesso l’intervento e il voto per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Non è consentito il cumulo di deleghe in numero superiore a 1 (una).Le votazioni hanno luogo per alzata di mano ovvero, su richiesta anche di un solo Socio, per scrutinio segreto. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide se prese a maggioranza dei Soci presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono valide se prese a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.



• Consiglio Direttivo

• Art.10) - Il Consiglio Direttivo è composto da n. 7 (sette) membri, scelti tra i soci con esclusione dei Soci Aggregati, e, nel caso in cui il Socio sia una persona giuridica, da persone che siano legate alla medesima da rapporto di mandato o di dipendenza, che restano in carica per due anni e possono essere rieletti.

• Art.11) - I Soci, con esclusione dei Soci Aggregati, provvedono per votazione, con l’osservanza delle formalità previste dall’articolo 9, alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo. Sono eletti: i primi sette candidati fra i più votati.

• Art.12) - II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento da altro consigliere, per mezzo di lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno da spedirsi almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione. Potrà essere inoltre convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci.

• Art.13) - Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando risulti presente personalmente la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice dei presenti.In casi di parità e non raggiungendosi la maggioranza richiesta dopo tre votazioni sullo stesso argomento, le deliberazioni in ordine allo stesso argomento dovranno essere demandate all’Assemblea di più prossima convocazione. I consiglieri che durante un anno sociale, non assistano, senza giustificato motivo, a tre riunioni del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dall’ufficio.

• Art.14) - Il Consiglio direttivo esercita le azioni ed assume i provvedimenti riconosciuti utili ed opportuni, in esecuzione delle direttive formulate dall’Assemblea, per il conseguimento degli scopi dell’Associazione; esamina il bilancio preventivo e rivede il consuntivo da sottoporre all’approvazione dei Soci; nomina, se ritenuto opportuno, delegati regionali, anche soci aggregati, col compito di promuovere l’immagine e le attività dell’Associazione sul territorio, raccogliendo informazioni e dati e formulando proposte utili per lo sviluppo delle attività dell’Associazione.

• Art. 15) - Qualora un componente del Consiglio cessi dalla sua carica per qualsivoglia ragione, in sua sostituzione, entrerà di diritto a far parte del Consiglio quello fra i candidati consiglieri non eletti che abbia ricevuto il maggior numero di voti in successione di graduatoria. Il nuovo consigliere resterà in carica sino alla data di scadenza prevista per gli altri consiglieri. Qualora venisse meno la maggioranza dei componenti il Consiglio, i Soci dovranno provvedere per votazione alla nomina dei nuovi componenti in sostituzione di quelli mancanti.

• Art.16) - I componenti del Consiglio Direttivo nomineranno nel loro ambito, per votazione segreta, il Presidente il quale potrà essere rieletto a tale carica per non più di 2 (due) volte consecutive, e un segretario ed un tesoriere, che potranno anche non essere Consiglieri e/o Soci e che resteranno in carica 2 (due) anni e potranno essere rieletti.



• Presidente

• Art.17) - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

• Art.18) - L’anno sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.
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Revisori

• Art.19) - I Revisori, se nominati dall’Assemblea, devono verificare periodicamente e comunque ogni sei mesi la contabilità dell’Associazione e sono responsabili verso i Soci, in solido con il Consiglio Direttivo, della veridicità dei bilanci presentati per l’approvazione dell’Assemblea.



• Collegio dei Probiviri

• Art.20) - Il Collegio dei Probiviri, se nominato dall’Assemblea, si riunisce per la prima volta entro 15 giorni dalla sua elezione, su convocazione del suo membro più anziano per età e procede alla nomina di un Presidente. Le successive convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata, inviata almeno otto giorni prima della data della riunione. Il Collegio dei Probiviri si riunisce a seguito di segnalazione del Consiglio Direttivo o dei Revisori ovvero di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo dei voti, per deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri il proprio parere nei casi di accertamento della sussistenza dei gravi motivi tali da comportare l’esclusione di un Socio, salva comunque la delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può altresì demandare al Collegio dei Probiviri la soluzione di Controversie eventualmente sorte tra i Soci, per le soluzioni delle quali sia stato investito in qualità di arbitro. In tal caso il Collegio dei Probiviri deciderà secondo equità. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono sempre inappellabili.

• Art.21) - La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

• Art.22) - Per quanto non previsto nel presente statuto si farà riferimento alle disposizioni di legge.




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